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Sindaco e Giunta Comunale

Secondo l'art. 36 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) la giunta comunale è uno degli organi di governo del comune, ente locale previsto dall'art.114 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Sindaco
PENSA FABIO

Il Vice-Sindaco
RUOCCO LUCA
 
La Giunta Comunale
RUOCCO LUCA
VENDITTO PATRIZIA
 

Struttura
La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che non deve essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri comunali (computando a tale fine anche il sindaco) e comunque non superiore a sedici (art. 47 del d. lgs. 267/2000).
Secondo l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (art.64 c.3 d.lgs 267/2000). Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale.
 
Funzione
Secondo l'art. 48 del d. lgs. 267/2000 la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

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ultima modifica 2022-01-30T12:03:58+01:00